Mantenimento del minore
Incorre nel vizio di omessa pronuncia il Tribunale per i Minorenni che, pur dando atto, nella motivazione del provvedimento, dell’esistenza di un accordo fra i genitori sul punto, non stabilisca, nel dispositivo, la misura dell’assegno di mantenimento spettante al minore.
In un procedimento ex art. 317 bis, ove il ricorrente abbia chiesto al Tribunale per i Minorenni di regolamentare il rapporto del minore con l’altro genitore e di porre a carico del medesimo un assegno di mantenimento per il figlio, il Tribunale non può limitarsi a dare atto dell’esistenza di un accordo fra i genitori in ordine alla misura dell’assegno nella motivazione del provvedimento.
Occorre invece che il Tribunale per i Minorenni statuisca in ordine alla misura del mantenimento nel dispositivo del provvedimento.
Così ha stabilito, in sede di reclamo, la Corte d’Appello di Lecce nel decreto qui pubblicato.